Corte di Giustizia UE, Sentenza 16 giugno 2011
I DIRITTI DEL CONSUMATORE PER LA VENDITA DI PRODOTTO DIFETTOSO
Vendita e garanzie dei beni di consumo – Direttiva 1999/44/CE – Art. 3, nn. 2 e 3- Obbligo per il venditore di rimuovere il bene difettoso e di installare il bene sostitutivo – Sostituzione del prodotto – Rimborso delle spese di rimozione e sostituzione
Appare degna di nota la recente sentenza della Corte in materia di vendita di prodotto difettoso e delle conseguenti implicazioni in capo al venditore, pure nel caso in cui il prodotto sia stato installato in buona fede dal consumatore
Secondo la Corte, risulta infatti determinante nella fattispecie la tutela dei diritti del consumatore e che l’obbligo di sostituzione del bene, sussiste anche qualora il venditore non fosse tenuto ab origine alla installazione del prodotto.
Infine la Corte ritiene che non possa essere approvata una norma nazionale in contrasto con l’art. 3, n. 3 della direttiva 1999/44 che legittimi il rifiuto del venditore di provvedere alla sostituzione del bene non conforme, mentre può essere limitato il diritto del consumatore ad un importo corrispondente al rimborso del spese di rimozione e reinstallazione del bene difettoso.
La Corte ha così stabilito:
1) L’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.
2) L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.
I diritti del consumatore per la vendita di prodotto difettoso – Corte di Giustizia UE