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Sulla riduzione alla metà del termine di costituzione in giudizio dell’opponente

Sulla riduzione alla metà del termine di costituzione in giudizio dell’opponente
La S.C., III Sezione, con la sentenza 23 marzo 2011, n. 6514, è nuovamente intervenuta sulla dibattuta questione della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo, affermando che tale termine non può automaticamente ridursi della metà, in quanto diversamente operando, si attuerebbe una disparità tra le parti, così determinando un processo ingiusto, rilevando tra l’altro, che non pare giuridicamente corretto che le sopravvenienze giurisprudenziali non possono incidere su processi già iniziati.

La pronuncia, assai chiara nella delineazione delle problematiche insorte a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in data 9 settembre 2010, n. 19246. (link sentenza 19246/2010), afferma che non possono essere condivise le conclusioni cui è pervenuta la citata sentenza e conclude rimettendo nuovamente la questione assai delicata nanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 374, c. 23, c.p.c.